Marcatura CE per la Direttiva Macchine

APPROFONDIMENTO

In tema di sicurezza di macchinari e impianti industriali il principale – ma non unico - riferimento europeo è la Direttiva Macchine 2006/42/CE che abroga la precedente Direttiva 98/37/CE, secondo la quale il fabbricante ha l’obbligo di:
 
  • Eseguire l’analisi del rischio attraverso il processo iterativo al fine di accertarsi che i requisiti essenziali di sicurezza (RES) vengano soddisfatti
  • Costituire il fascicolo tecnico
  • Fornire informazioni chiare e complete circa l’uso in sicurezza del macchinario mediante il manuale d’uso e manutenzione
  • Espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’Articolo 12 della Direttiva Macchine
  • Redigere la Dichiarazione CE di conformità
  • Apporre la Marcatura CE
 
Le attività richieste sono fondamentali al fine di accertare la conformità CE del macchinario ai requisiti della Direttiva Macchine e di immettere sul mercato una macchina sicura. Ne deriva, quindi, che l’analisi dei rischi è un’attività fondamentale richiesta al fabbricante per identificare i requisiti di sicurezza e di salute della macchina in ogni fase della sua esistenza, dalla progettazione allo smantellamento. La macchina deve essere progettata e costruita considerando i risultati emersi della valutazione dei rischi, come previsto dall’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il processo di valutazione dei rischi è disciplinato principalmente dalle seguenti norme (e da eventuali norme armonizzate di tipo C):
 
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • UNI EN ISO 12100 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
  • UNI ISO/TR 14121-2 Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
 
L’analisi dei rischi è un processo iterativo, infatti il fabbricante deve:
 
  • Eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile
  • Adottare le misure di protezione necessarie per ridurre i rischi che non possono essere eliminati
 
I rischi che non si possono né eliminare né governare con apposite soluzioni tecniche vengono definiti “rischi residui”; il costruttore deve informare gli utilizzatori dei rischi residui, indicare se è necessaria una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

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