04/03/2019
Vendere Macchinari Usati in Europa
APPROFONDIMENTO
Il tema della vendita di macchinari e impianti industriali, D.P.I e attrezzature di lavoro non conformi alle norme di sicurezza è sempre di grande attualità.
L’art. 23 del d.lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di impianti e attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 72 secondo il quale, in sintesi, tutti coloro che pongono in essere l’attività di vendita, noleggio e concessione in uso devono assicurare la conformità dell'apparecchiatura prima che esca dalla loro sfera di disponibilità (ovvero prima della consegna).
E’ interessante approfondire come il concetto del divieto di vendita previsto dall’art. 23 del d.lgs. 81/2008 sia stato interpretato dalla Suprema Corte con sentenza n. 40590 del 1/10/2013; successivamente, questa peculiare interpretazione è stata ripresa fedelmente dalla Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2017 e dalla sentenza n. 40931/2018.
Fatto: il legale rappresentante della ditta S. (acquirente / cessionaria) evidenziava di aver assunto l’impegno nei confronti della ditta cedente T.S., di prendere in carico il macchinario (fresatrice) non a norma (come dichiarato dalla stessa ditta cedente al momento della vendita) e di metterlo in commercio soltanto dopo averlo ripristinato e munito di tutte le protezioni di sicurezza secondo la normativa vigente del paese di destinazione; nel caso in cui la messa a norma del macchinario non potesse essere realizzata, la ditta acquirente avrebbe provveduto al suo smantellamento. Nel caso di specie la società acquirente S. era una ditta specializzata in quanto sì occupava, tra l'altro, di "revisioni e messe a norma di macchinari industriali".
Decisione della Corte di Cassazione con sentenza 40590/2013: la Corte ha affermato come il divieto di cui all’art. 23 del d.lgs. 81/2008 (ovvero la vendita di macchine non conformi) possa venir meno soltanto laddove la vendita sia effettuata con il solo proposito di affidare il macchinario ad un soggetto per la riparazione, sulla base di un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico, “[…]fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo […]”
Pertanto, definire correttamente le condizioni di vendita tra i soggetti parte dell’accordo, gli obblighi che gravano sul venditore e sul destinatario ed il ruolo di quest’ultimo è fondamentale al fine di evitare di incorrere in violazioni e comportamenti penalmente e civilmente perseguibili.
Con interpello n. 1 del 2017 la Commissione in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte di istanza presentata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ritiene ammissibile (e quindi non sanzionabile) la vendita per riparazione o demolizione di macchinari non conformi alla legislazione vigente, cioè privi delle sicurezze. Secondo la Commissione, la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con il solo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa in sicurezza, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione del divieto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 81/2008.
Per concludere:
Il tema della vendita di macchinari e impianti industriali, D.P.I e attrezzature di lavoro non conformi alle norme di sicurezza è sempre di grande attualità.
L’art. 23 del d.lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di impianti e attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 72 secondo il quale, in sintesi, tutti coloro che pongono in essere l’attività di vendita, noleggio e concessione in uso devono assicurare la conformità dell'apparecchiatura prima che esca dalla loro sfera di disponibilità (ovvero prima della consegna).
E’ interessante approfondire come il concetto del divieto di vendita previsto dall’art. 23 del d.lgs. 81/2008 sia stato interpretato dalla Suprema Corte con sentenza n. 40590 del 1/10/2013; successivamente, questa peculiare interpretazione è stata ripresa fedelmente dalla Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2017 e dalla sentenza n. 40931/2018.
Fatto: il legale rappresentante della ditta S. (acquirente / cessionaria) evidenziava di aver assunto l’impegno nei confronti della ditta cedente T.S., di prendere in carico il macchinario (fresatrice) non a norma (come dichiarato dalla stessa ditta cedente al momento della vendita) e di metterlo in commercio soltanto dopo averlo ripristinato e munito di tutte le protezioni di sicurezza secondo la normativa vigente del paese di destinazione; nel caso in cui la messa a norma del macchinario non potesse essere realizzata, la ditta acquirente avrebbe provveduto al suo smantellamento. Nel caso di specie la società acquirente S. era una ditta specializzata in quanto sì occupava, tra l'altro, di "revisioni e messe a norma di macchinari industriali".
Decisione della Corte di Cassazione con sentenza 40590/2013: la Corte ha affermato come il divieto di cui all’art. 23 del d.lgs. 81/2008 (ovvero la vendita di macchine non conformi) possa venir meno soltanto laddove la vendita sia effettuata con il solo proposito di affidare il macchinario ad un soggetto per la riparazione, sulla base di un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico, “[…]fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo […]”
Pertanto, definire correttamente le condizioni di vendita tra i soggetti parte dell’accordo, gli obblighi che gravano sul venditore e sul destinatario ed il ruolo di quest’ultimo è fondamentale al fine di evitare di incorrere in violazioni e comportamenti penalmente e civilmente perseguibili.
Con interpello n. 1 del 2017 la Commissione in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte di istanza presentata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ritiene ammissibile (e quindi non sanzionabile) la vendita per riparazione o demolizione di macchinari non conformi alla legislazione vigente, cioè privi delle sicurezze. Secondo la Commissione, la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con il solo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa in sicurezza, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione del divieto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 81/2008.
Per concludere:
- la vendita di macchinari non sicuri (ad esempio senza le protezioni o sistemi di sicurezza) è vietata;
- l’unica eccezione al divieto del punto 1 è la vendita per demolizione o per riparazione al fine di ripristinare un macchinario sicuro;
- la vendita di macchinari non conformi ai requisiti di sicurezza con il solo fine demolitorio o riparatorio deve risultare da un accordo scritto, chiaro e dettagliato tra il venditore (o cedente) e l’acquirente (cessionario);
- soltanto in fiera è ammessa l’esposizione di macchinari non conformi alla Direttiva Macchine purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità e siano comunque attuate delle misure per assicurare la protezione delle persone.
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